Criteri per la valutazione ai sensi del D.lvo 62/17 per il primo ciclo di istruzione e proposte di rubriche per la costruzione del giudizio globale

Il D.lvo 62/17 innova il sistema di valutazione nel primo ciclo di istruzione; disciplina la certificazione degli apprendimenti al termine della scuola primaria e del primo ciclo; innova l’esame di Stato al termine del secondo ciclo.

Con particolare riguardo al primo ciclo di istruzione, il DM n. 741 del 3 ottobre 2017 regola, ai sensi del D.lvo 62 il nuovo esame di Stato al termine del primo ciclo; il DM n. 742 del 03.10.2017, regola la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo e licenzia i modelli nazionali di certificazione.

La nota MIUR 1865 del 10.10.2017 presenta e interpreta i decreti ministeriali sopra citati.

Il D.lvo 62/17, per quanto riguarda la valutazione nel primo ciclo, prende in considerazione tre istanze:

  • la valutazione negli apprendimenti connessi alle discipline, che si esprime con una scala numerica di voti in decimi, che rendono conto di differenti livelli di apprendimento;
  • la valutazione del comportamento, che rende conto dello sviluppo di competenze di cittadinanza (in particolare sociali e civiche) e si esprime attraverso un giudizio sintetico, determinato dalla scuola, che dovrebbe però essere esplicitato da criteri formulati attraverso indicatori e descrittori che non possono esaurirsi nel comportamento scolastico;
  • il giudizio globale, che consiste nella descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e pertanto è formulato in modo narrativo. Anche in questo caso sarebbe opportuno disporre di indicatori e descrittori. Il giudizio globale, di fatto, rende conto degli aspetti di competenza in senso stretto e può costituire, nel tempo, la base informativa utile per la formulazione della certificazione delle competenze.

Il D.lvo 62/17 disciplina anche l’ammissione alla classe successiva e all’esame finale. L’ammissione rappresenta la situazione normale, anche in caso di carenze negli apprendimenti. La non ammissione, del tutto eccezionale alla scuola primaria, può essere considerata, ma deve essere accuratamente motivata anche alla scuola secondaria di primo grado. Qualora l’alunno evidenzi carenze negli apprendimenti, sia nel caso venga ammesso alla classe successiva, sia non venga ammesso, deve potere accedere a proposte didattiche di recupero, consolidamento, potenziamento degli apprendimenti, volte a colmare le lacune presenti.

L’ammissione all’esame finale è determinata mediante un voto di ammissione, che deve tenere conto degli andamenti del triennio. Può anche essere inferiore a sei decimi, ma bisogna considerare che nel voto finale al termine dell’esame, al quale contribuisce, pesa per il 50%.

Si presentano di seguito, nel link alla cartella zippata, una serie di strumenti utili alla riflessione dei Collegi dei Docenti per la costruzione dei propri criteri di valutazione:

  • criteri per l’attribuzione del voto nelle discipline (italiano, matematica, scienze) per la scuola secondaria di primo grado, fondati sui traguardi delle Indicazioni, che, ricordiamo, a norma delle stesse, sono prescrittivi e rappresentano criteri per la valutazione. Lo strumento consiste in rubriche che descrivono che cosa sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, rispetto ai Traguardi, l’ alunno al quale viene attribuito un certo voto. In pratica, costituiscono descrizioni dei voti.  Personalmente, io propenderei per la sostituzione dei voti numerici con restituzioni solo descrittive dei livelli di apprendimento che rispondessero maggiormente a logiche formative e supportassero anche l’autovalutazione degli allievi. Tuttavia, poiché la norma richiede l’utilizzo dei voti, che comunque sono scale ordinali per la valutazione sommativa intermedia e finale (non scale di misurazione per le verifiche), è quanto mai opportuno esplicitare con la massima trasparenza possibile che cosa essi vogliono documentare. Il primo dei livelli raggruppa le prime quattro fasce (da 1 a 4), perché ritengo del tutto inutile dettagliare livelli di apprendimento estremamente carenti, quando già la prima delle descrizioni illustra una situazione compromessa su cui la scuola deve operare con la massima cura e attenzione, in modo da portare l’alunno a migliorare i propri apprendimenti.
  • indicatori e descrittori possibili che descrivono i giudizi sintetici sul comportamento;
  • indicatori possibili relativi al giudizio globale;
  • una proposta di rubrica per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame finale;
  • possibili motivazioni alla non ammissione alla classe successiva o all’esame finale:
  • una proposta di rubrica per la costruzione del giudizio globale;
  • una proposta di griglia per la valutazione complessiva della prova d’esame delle lue lingue straniere;
  • una proposta di griglia per la valutazione del colloquio d’esame.

Non è inutile sottolineare che la valutazione deve promuovere e supportare il successo formativo dell’alunno; valutare è “dare valore” e non sancire uno stato di fatto; la valutazione formativa è un processo continuo e immanente al processo di insegnamento/apprendimento. Serve prima di tutto al docente per monitorare la propria azione e deve sostenere l’autovalutazione dell’allievo. Non esiste valutazione senza autovalutazione. Lo sviluppo della competenza autovalutativa sostiene l’immagine di sè, la fiducia nei propri mezzi, la motivazione, la riflessione metacognitiva, la capacità di intervenire sul proprio apprendimento. In pratica, lo sviluppo dell’autovalutazione potrebbe costituire forse una delle dimensioni più potenti di successo formativo. Un alunno abituato a riflettere, commentare, valutare il proprio apprendimento, matura una motivazione intrinseca allo stesso, che toglie senso al voto, che costituisce, al contrario, una leva di motivazione estrinseca. Il nostro compito dovrebbe essere quello di sviluppare metacognizione, autovalutazione, riflessione e di conseguenza, potere fare a meno dei voti, che troppo spesso assumono la veste di classificazione delle prestazioni. Non abbiamo, tuttavia. sicurezza che ciò che valutiamo con i voti siano apprendimenti stabili e non piuttosto la riproduzione di informazioni memorizzate per il tempo necessario a conseguire, per l’appunto, un voto.

Ricordiamo che con la Legge 41/2020 e l’OM 172/2020 si è modificato il sistema di attribuzione della valutazione intermedia e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, dove, al posto del voto numerico riferito a livelli di valutazione, si chiede un giudizio descrittivo, ancorato a quattro livelli di padronanza. Per questo tema si rimanda all’apposito materiale in questo sito.

Restano invariate, anche nella scuola primaria, le disposizioni del D.lvo 62/2017 per quanto riguarda la valutazione del comportamento e la formulazione del giudizio globale.

CRITERI_VALUTAZIONE_D_LVO_62_17