La nuova valutazione nella scuola primaria. Materiali ed esempi per la formulazione delle descrizioni dei giudizi.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione nella scuola del primo ciclo è disciplinata dal D.lvo 62/2017 che dispone, all’art. 2:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

(…) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

(…) La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art. 1).

Il fatto di dichiarare che i voti indicano differenti livelli di apprendimento, rende necessario esplicitarli in descrizioni che rendano chiaro che cosa sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, un alunno al quale viene attribuito un certo voto.

I voti nelle discipline rendono conto del raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze culturali nelle discipline comprese nelle Indicazioni 2012 e hanno come riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che sono definiti nelle Indicazioni, riferimenti ineludibili, sono prescrittivi e rappresentano criteri per la valutazione.

La legge n. 41 del 06/06/2020, modificata e integrata dalla legge n. 136 del 13/10/2020, disponeva:

In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli  alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio  previste  dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio  descrittivo riportato nel documento di valutazione  e riferito a differenti livelli di  apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro  dell’istruzione.

Le modifiche introdotte dalla L. 126 del 13/10/2020, art. 32, comma 6 sexies, hanno esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione intermedia.

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020, disponeva:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (art. 3 O.M.)

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.

Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.”

L’Ordinanza Ministeriale emanava anche le Linee Guida per la formulazione della valutazione nella scuola primaria e la costruzione del documento di valutazione.

 

La Legge n. 150/2024 e l’Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025

Con l’Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025, in attuazione della Legge n. 150/2024, si dispone quanto segue.

  • L’abrogazione della L. 41 e s.m.i e dell’O.M. 172/2020;
  • La valutazione intermedia e finale nella scuola primaria, a partire dal secondo periodo dell’a.s. 2024/2025 avviene mediante “giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”.
  • I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
    a) ottimo
    b) distinto
    c) buono
    d) discreto
    e) sufficiente
    f) non sufficiente
  • Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina.
  • La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, come previsto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
  • Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia didattica di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n.275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A…”.
  • La valutazione del comportamento e l’espressione del giudizio globale restano disciplinati come da D.lvo 62/2017, ovvero, rispettivamente, con un giudizio sintetico formulato secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Dcenti e con un giudizio analitico elaborato dal team docente.
  • La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi e la valutazione inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo.

I significati dei livelli espressi nell’Allegato A

Nell’Allegato A vengono espresse brevi descrizioni che spiegano il significato dei livelli dell’Ordinanza. Le descrizioni illustrano “come” si evolve l’apprendimento. Esse possono utilmente essere riprese nelle descrizioni che i Collegi dovranno elaborare per tutte le discipline e per tutti gli anni di corso e che dovranno riportare non solo come ci si augura che l’alunno apprenda, ma anche che cosa l’alunno si auspica apprenda rispetto a quanto previsto nei Traguardi delle Indicazioni, declinati negli obiettivi e contestualizzati nel curricolo di Istituto.

In pratica, le scuole dovranno redigere, per ogni anno di corso e per ogni disciplina, delle rubriche dove verrà descritto, per ogni livello, che cosa l’alunno dovrebbe apprendere e come, ovvero in quali contesti e condizioni e con che grado di autonomia e responsabilità. E’ opportuno che in tali descrizioni si prendano in esame i diversi aspetti della disciplina (esempio, in taliano, oralità, lettura e comprensione, scrittura, lessico, riflessione linguistica), ancorandosi ai Traguardi e agli obiettivi delle Indicazioni così come declinati nel curricolo.

Tuttavia, tali descrizioni, indispensabili per l’osservazione in itinere, la valutazione, l’autovalutazione degli studenti e la trasparenza, saranno riferite al curricolo, non al profilo di apprendimento dei singoli alunni. Ogni alunno, com’è naturale, corrisponderà in parte alle descrizioni, svilupperà meglio un aspetto e meno un altro. La distanza tra il profilo “auspicato” e quello reale corrisponde al miglioramento da attuare. Ecco perchè le descrizioni sono comunque indispensabili. Esse permetteranno, nel dialogo educativo quotidiano, di spiegare e discutere con l’alunno che cosa è stato appreso, che cosa va consolidato, che cosa ancora è da acquisiire e con quali strumenti e strategie.

La valutazione intermedia e finale espressa nel documenti di valutazione avverrà con il giudizio sintetico espresso nel complesso della disciplina. In legenda nel documento è opportuno risportare le descrizioni dell’Allegato A. Ciò, fatalmente, toglie trasparenza e analiticità all’informazione sull’evoluzione dell’apprendimento. Il giudizio sintetico nulla dice su che cosa di preciso l’alunno ha appreso e come e su quali aspetti dovrà migliorare. L’OM 3, a nostro giudizio, rappresenta una involuzione nella trasparenza della valutazione. Tuttavia, poichè il senso vero della valutazione si gioca nella valutazione formativa in itinere, è opportuno che i docenti esercitino la massima analiticità nell’analisi degli appredimenti condotta in itinere e ne discutano con gli alunni, permettendo che essi partecipino al processo valutativo, sviluppando al meglio le proprie capacità di autovalutazione.

Non esiste valutazione senza autovalutazione. Attraverso l’autovalutazione gli alunni riflettono sul proprio apprendimento, esercitano metacognizione, comprendono i propri punti di forza e di debolezza, ragionano, con l’aiuto dei docenti, sulle strategie per migliorare. Ciò supporta l’autostima, la conoscenza di sé, la fiducia nei propri mezzi e la motivazione intrinseca all’apprendimento. Progressivamente, gli alunni abituati ad autovalutarsi conferiranno sempre minore importanza al giudizio o al voto come leve estrinseche.

Per questo motivo è necessario che anche nelle scuole secondarie si descrivessero accuratamente i voti in decimi, intesi come livelli di apprendimento e si utilizzassero le descrizioni nel dialogo educativo in itinere.

Poichè la legge regola unicamente le forme di espressione della valutazione intermedia e finale, la valutazione in itinere viene espressa nei modi che i docenti ritengono più opportuni, secondo i criteri elaborati dai Collegi dei Docenti. La valutazione in itinere ha come primo obiettivo il miglioramento, pertanto deve restituire con chiarezza le informazioni sull’evoluzione dell’apprendimento. Per questo può essere solo analitica. Per lo stesso motivo, non solo le scuole non sono obbligate a usare giudizi sintetici o voti nella valutazione in itinere, ma, a rigore, ciò non sarebbe neppure corretto. Infatti, giudizi sintetici e voti rappresentano le denominazioni dei livelli di apprendimento. La conclusione rispetto a come collocare l’appredimento di ciascuno sui diversi livelli può avvenire solo in tempi medio lunghi, ovvero nella valutazione sommativa intermedia e finale, non nel percorso quotidiano e di breve periodo.

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

Il processo di valutazione, in generale, va sempre spiegato con precisione alle famiglie, nelle finalità educative e nella sua dimensione formativa.

In particolare, ora che la nuova Ordinanza prevede un giudizio sintetico per ogni disciplina nel suo complesso, alle famiglie e agli alunni andrà restituita accuratamente nei colloqui una spiegazione analitica di come si è evoluto l’apprendimento nei diversi aspetti della disciplina e l’eventuale distanza del profilo di apprendimento del singolo alunno dalle descrizioni generali pubblicate nel PTOF e come l’alunno potrà consolidare i punti di forza e migliorare i punti di debolezza.

 

GLI ESEMPI DI GIUDIZI DESCRITTIVI OM 172/2020

Vengono riproposti alla riflessione delle scuole degli esempi di giudizi descrittivi per tutte le discipline, rigorosamente ancorati alle Indicazioni Nazionali, ai Traguardi e agli obiettivi. Solamente dove le Indicazioni non hanno riferimenti precisi, come per la competenza digitale, si è operata una ricostruzione basata sulle dimensioni del Digicomp, della Raccomandazione del 22.05.2018 e dell’art. 5 della legge 92/19.

Gli esempi di descrizione sono strutturati nella forma delle rubriche a quattro livelli. Si segnalano le seguenti avvertenze:

  1. Le descrizioni sono ancorate ad un curricolo organizzato per competenze chiave (allegato anch’esso):
  2. Sono precedute dai risultati di apprendimento mutuati fedelmente dalle Indicazioni;
  3. Nelle descrizioni c’è scritto tutto ciò che si potrebbe realizzare, osservare e valutare; ciascun Collegio e ancora di più ciascun dipartimento disciplinare e ciascun team possono selezionare ciò su cui si è lavorato;
  4. Le descrizioni sono anzitutto un riferimento per l’osservazione da parte dei docenti dell’evoluzione degli apprendimenti, prima che per la valutazione degli alunni.
  5. Le descrizioni sono fatte per essere smontate, in ragione delle “disarmonie evolutive”, quindi ciascun allievo potrebbe nella scheda avere descrizioni che fanno capo a livelli diversi nei differenti nuclei tematici e persino all’interno dello stesso nucleo tematico.
  6. La raccomandazione, infatti, è di cercare di confezionare un giudizio il più possibile personalizzato e rispondente alla reale fisionomia dell’allievo, pur restando ancorati a dei giudizi generali comuni ed intersoggettivi di Istituto.
  7. I curricoli a scansione annuale sono ampiamente modificabili nella parte delle microabilità da perseguire anno per anno, che non vogliono in alcun modo dare indicazioni cogenti; ogni collegio modificherà a seconda della sua pianificazione
  8. Anche i giudizi descrittivi, ovviamente, sono modificabili. Come si è detto, sono abbastanza estesi perché contengono tutto ciò che si potrebbe osservare. Compete ai team selezionare e anche eventualmente modificare, adattando alla realtà propria.

 

In conclusione, le descrizioni rappresentano uno strumento di lavoro, una bussola per la navigazione e non debbono in alcun modo essere presi in modo acritico e “fideistico”. Esse possono solo essere migliorate.

Riteniamo che possano essere ancora utili anche per la descrizione dei livelli previsti dall’Allegato A alla OM 3/2025, avendo cura di declinarli nelle più numerose formulazioni previste dalla nuova regolamentazione.

Ai link seguenti sono reperibili:

  1. O.M. n. 3 del 09 gennaio 2025 e Allegato A
  2. OM n. 172 del 04.12.2020
  3. Linee Guida allegate alla O.M. n. 172/2020
  4. MATERIALI_VALUTAZIONE-PRIMARIA Presentazione generale dei materiali; Curricoli anno per anno riferiti alle Indicazioni 2012 e alla Raccomandazione UE del 22.05.2018 sulle competenze chiave;  Curricolo di educazione civica sulla Legge 92/2019 e sul DM 183/2024; Esempi di giudizi descrittivi OM 172/2020; Strumenti per la valutazione del comportamento e del giudizio globale.
  5. VALUTAZIONE_PRIMARIA OM 172/2020_SLIDE GENERALI